Dissesto Idrogeologico

Categorie: GEOLOGIA & NORME

Il termine dissesto idrogeologico è correntemente utilizzato in riferimento a quei fenomeni naturali che possono causare un danno quando interessano aree popolate come ad esempio nel caso di una frana o di un alluvione. Un’area in cui è presente una forma di dissesto idrogeologico è un’area vulnerabile in cui esiste una condizione di disequilibrio difficilmente modificabile e che può rappresentare un rischio per le infrastrutture, per gli edifici, le attività presenti e per l’incolumità delle persone ovvero per gli elementi a rischio presenti.
Il concetto giuridico di dissesto idrogeologico è espresso nell’articolo 54 lettera v) del Decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico dell’Ambiente) che lo definisce come la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio.

I principali riferimenti normativi del dissesto idrogeologico sono appunto il Testo Unico dell’Ambiente (D Lvo 152/2006) e il Decreto legislativo n.49 del 2010 recante l’attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni.

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Rischio Idrogeologico

La valutazione del rischio (R) legata ai fenomeni naturali che determinano una condizione di squilibrio in un’area è ottenuta dal prodotto di tre elementi: la pericolosità (P), la vulnerabilità (V) e gli elementi a rischio (E).

R = P * E * V

Il rischio, dunque, rappresenta il grado di perdita atteso a causa di un fenomeno naturale, in funzione della sua pericolosità e della vulnerabilità degli elementi a rischio presenti in una determinata area in un determinato periodo di tempo. Nella valutazione del rischio idrogeologico la valutazione del rischio è fatta attraverso l’utilizzo delle classi di rischio ottenute combinando le classi di pericolosità (P) con le classi di danno (D = E * V):

R1 = RISCHIO MODERATO. Nella classe rientrano tutte le situazioni per cui il verificarsi di un evento causa danni sociali, economici e al patrimonio ambientale marginali;
R2 = RISCHIO MEDIO. Nella classe rientrano tutte le situazioni per cui il verificarsi di un evento può causare possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale tali da non pregiudicare l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
R3 = RISCHIO ELEVATO. Nella classe rientrano tutte le situazioni per cui il verificarsi di un evento può causare possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione nella funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
R4 = RISCHIO MOLTO ELEVATO. Nella classe rientrano tutte le situazioni per cui il verificarsi di un evento può causare la possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socio- economiche.

Il riferimento normativo per la definizione e la valutazione del rischio dipendente da fenomeni naturali riconducibili al dissesto idrogeologico è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 Settembre 1998 (D.P.C.M. 29/09/98).
Il termine equivalente in inglese è risk.


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