GLI STATI LIMITE NELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
SLU & SLE
Il Decreto ministeriale del 17 gennaio 2018 recante l’Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (ntc 2018) è la norma che contiene i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.
Tale decreto raccoglie i principi per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni nel rispetto delle prestazioni richieste, in termini di requisiti essenziali di resistenza e stabilità nei confronti dei vari stati limite, al fine di consentirne la prevista utilizzazione in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto nelle ntc 2018.
Il capitolo 2 – Sicurezza e prestazioni attese elenca nel paragrafo § 2.2 i requisiti delle opere e/o degli interventi e degli elementi strutturali e i principi fondamentali per la valutazione della sicurezza attraverso la definizione degli Stati Limite Ultimi – slu – e degli Stati Limite di Esercizio – sle –, per i quali devono essere condotte le verifiche sull’opera e/o intervento. Le opere e/o gli interventi, infatti, insieme alle loro componenti strutturali, vanno progettate in modo da consentirne l’utilizzo in forma economicamente sostenibile e con i livelli di sicurezza previsti nelle ntc 2018.
In particolare, le prestazioni e la sicurezza dell’opera e/o dell’intervento sono valutate in relazione agli Stati Limite che si possono verificare durante la vita nominale di progetto, limite che, qualora superato, determina il mancato soddisfacimento delle esigenze di sicurezza e delle prestazioni attese da parte dell’opera e/o intervento.
I requisiti che le opere, gli interventi e gli elementi strutturali devono possedere sono i seguenti:
- sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi (slu): le opere/interventi devono essere in grado di evitare crolli, di subire dissesti gravi totali o parziali che possano compromettere l’incolumità delle persone e mettere fuori servizio l’opera e/o l’intervento;
- sicurezza nei confronti di Stati Limite di Esercizio (sle): le opere/interventi devono garantire le prestazioni previste per le condizioni d’esercizio;
- sicurezza antincendio: devono essere garantite le prestazioni strutturali previste in caso d’incendio, per un periodo richiesto;
- durabilità: devono mantenere, durante la vita nominale di progetto, i livelli prestazionali per i quali è stata progettata, compresa la manutenzione;
- robustezza: devono essere in grado di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità di possibili cause innescanti eccezionali quali esplosioni e urti.
GLI STATI LIMITE ULTIMI (slu) – paragrafo § 2.2.1.
Un’opera e/o intervento deve essere progettata in modo tale che sia sicura nei confronti degli Stati Limite Ultimi – slu, ovvero che abbia la capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone oppure comportare la perdita di beni, provocare gravi danni ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio l’opera. Il superamento di uno stato limite ultimo è irreversibile.
I principali Stati Limite Ultimi sono:
- a) perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte, considerati come corpi rigidi;
- b) spostamenti o deformazioni eccessive;
- c) raggiungimento della massima capacità di parti di strutture, collegamenti, fondazioni;
- d) raggiungimento della massima capacità della struttura nel suo insieme;
- e) raggiungimento di una condizione di cinematismo irreversibile;
- f) raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni;
- g) rottura di membrature e collegamenti per fatica;
- h) rottura di membrature e collegamenti per altri effetti dipendenti dal tempo;
- i) instabilità di parti della struttura o del suo insieme.
GLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (sle) – paragrafo § 2.2.2.
Un’opera e/o intervento deve essere progettata in modo tale che sia sicura nei confronti degli Stati Limite di Esercizio sle, ovvero che abbia la capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio. Il superamento di uno stato limite d’esercizio può essere reversibile o irreversibile.
I principali Stati Limite di Esercizio sono:
- a) danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del calcestruzzo) che possano ridurre la durabilità della struttura, la sua efficienza o il suo aspetto;
- b) spostamenti e deformazioni che possano limitare l’uso della costruzione, la sua efficienza e il suo aspetto;
- c) spostamenti e deformazioni che possano compromettere l’efficienza e l’aspetto di elementi non strutturali, impianti, macchinari;
- d) vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione;
- e) danni per fatica che possano compromettere la durabilità;
- f) corrosione e/o degrado dei materiali in funzione del tempo e dell’ambiente di esposizione che possano comprometterne la durabilità.
Altri stati limite, ultimi e di esercizio, sono considerati in relazione alle specificità delle singole opere, come, ad esempio, per le fondazioni superficiali gli Stati Limite Ultimi (paragrafo § 6.4.2 delle ntc18) sono riferiti allo sviluppo di meccanismi di collasso dovuti alla mobilitazione della resistenza del terreno e al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali che compongono la fondazione.
Si avranno quindi degli slu di tipo geotecnico (geo), dati dal collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno o per scorrimento del piano di posa, e degli slu di tipo strutturale (str), dati dal raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali.
In presenza di azioni sismiche, gli Stati Limite Ultimi comprendono gli Stati Limite di salvaguardia della Vita (slv) e gli Stati Limite di prevenzione del Collasso (slc), mentre, gli Stati Limite di Esercizio comprendono gli Stati Limite di Operatività (slo) e gli Stati Limite di Danno (sld), come precisato nel paragrafo § 3.2.1. delle ntc18.
– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. – Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Decreto 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».