IL DPR 120/2017
Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017

IL DPR 120/2017

Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017

di patrizia dalu

Per terre e rocce da scavo s’intende il materiale o suolo escavato derivante dalle attività finalizzate alla realizzazione di un’ opera quali gli scavi di sbancamento, gli scavi per la posa in opera di fondazioni, gli scavi per la realizzazione di infrastrutture lineari quali trincee, strade, gallerie, e gli scavi in generale (ex articolo 2, comma 1, lettera c) del dpr 120/2017).
Il materiale escavato durante la realizzazione di un’opera è soggetto a un diverso regime giuridico in funzione della sua qualifica; le terre e rocce da scavo, infatti, possono essere qualificate come rifiuti o come sottoprodotto; il materiale qualificato come sottoprodotto è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 (dpr 120/2017).
Il materiale escavato generato durante la realizzazione di un’opera è soggetto a un diverso regime giuridico in funzione della sua qualifica. Le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come rifiuti o come sottoprodotto. Il materiale qualificato come rifiuti è disciplinato dal Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambiente), mentre il materiale qualificato come sottoprodotto è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017.

LA DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 è la norma che definisce, disciplina e regolamenta la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto, che, in quanto tali, soddisfano i requisiti dell’articolo 4.

Titolo I del Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 sulle Terre e rocce da scavo
Tavola dei Contenuti TOC con gli articoli del Titolo I del
Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017

Terre e rocce da scavo dpr 120/2017

 Il regolamento presente nel dpr 120/2017 è strutturato in sezioni, dette Titoli, ognuna dedicata a un argomento specifico. Il Titolo I – Disposizioni generali comprende i primi tre articoli che introducono il regolamento. In particolare, specificano gli ambiti di applicazione e di esclusione, le definizioni da adottare, gli obiettivi e le finalità. Il dpr 120/2017, infatti, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse (articolo 1, comma 2).

LA STRUTTURA DEL DPR 120/2017

Il Titolo II – Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto è dedicato interamente alle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto, comprende 19 articoli ed è suddiviso in quattro sezioni:

  • Capo I – Disposizioni comuni: comprende gli articoli da 4 a 8 e contiene le disposizioni comuni alle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 4 e, in particolare, gli adempimenti comuni inerenti il loro deposito intermedio e il trasporto;
  • Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni: comprende gli articoli da 8 a 19 e disciplina i materiali escavati provenienti dai cantieri di grandi dimensioni, ovvero cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori ai seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, […] (articolo 2 lettera u)) per i quali è prevista la redazione del piano di utilizzo di cui all’articolo 9, redatto in conformità all’allegato 5;
  • Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni: comprende gli articoli 20 e 21 e disciplina i materiali escavati provenienti dai cantieri di piccole dimensioni, ovvero cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori ai seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, […] (articolo 2 lettera t)) per i quali è prevista la redazione della dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21, redatta in conformità all’allegato 6;
  • Capo IV – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a via e aia: contiene il solo articolo 22, in cui si specifica che, per essere qualificate come sottoprodotto, le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri non sottoposti a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (via) o Autorizzazione Integrata Ambientale (aia) devono rispettare i requisiti degli articoli 4 e 20, requisiti attestati dal produttore mediante la redazione della dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21, redatta in conformità all’allegato 6.
Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 sulle Terre e rocce da scavo
Tavola dei Contenuti TOC con gli articoli del Titolo II del
Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017

 

Il Titolo III – Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti include il solo articolo 23, in cui viene disciplinato il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti, ponendosi come integrazione della Parte IV del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambiente).

Il Titolo IV – Terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti comprende l’articolo 24, in cui è disciplinato l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, ovvero di quei materiali conformi ai requisiti indicati nell’articolo 185, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambiente), che devono essere utilizzate nel sito di produzione.

Il Titolo V – Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica comprende gli articoli 25 e 26 e disciplina le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica, nonché le indicazioni per il riutilizzo di terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica.

Titoli III, IV, V e VI del Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 sulle Terre e rocce da scavoTitolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 sulle Terre e rocce da scavo
Tavola dei Contenuti TOC con gli articoli dei Titoli III, IV, V e VI del
Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017

Il Titolo VI – Disposizioni intertemporali, transitorie e finali include gli articoli da 27 a 31, in cui sono contenute, per l’appunto, le disposizioni finali del Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017.

GLI ALLEGATI DEL DPR 120/2017

Il regolamento definito nei 31 articoli è corredato da dieci allegati che racchiudono chiarimenti e approfondimenti circa la caratterizzazione e le procedure di campionamento delle terre e rocce da scavo (Allegati 1, 2, 4, 9 e 10), oltre che la modulistica necessaria per ottemperare agli adempimenti di legge per la gestione delle terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotto nei vari casi indicati alTitolo II del dpr 120/2017 (Allegati 5, 6, 7 e 8).

Titoli III, IV, V e VI del Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 sulle Terre e rocce da scavoTitolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 sulle Terre e rocce da scavo
Tavola dei Contenuti TOC con gli allegati del
Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017

– Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 recante Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.183 del 07-08-2017