I MODULI DEL DPR 120/2017
GLI ALLEGATI 6 – 7 – 8

I MODULI DEL DPR 120/2017

GLI ALLEGATI 6 – 7 – 8

di patrizia dalu

Per terre e rocce da scavo s’intende il materiale o suolo escavato derivante dalle attività finalizzate alla realizzazione di un’ opera quali gli scavi di sbancamento, gli scavi per la posa in opera di fondazioni, gli scavi per la realizzazione di infrastrutture lineari quali trincee, strade, gallerie, e gli scavi in generale (ex articolo 2, comma 1, lettera c) del dpr 120/2017).
Il materiale escavato durante la realizzazione di un’opera è soggetto a un diverso regime giuridico in funzione della sua qualifica; le terre e rocce da scavo, infatti, possono essere qualificate come rifiuti o come sottoprodotto; il materiale qualificato come sottoprodotto è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 (dpr 120/2017).

 

GLI ALLEGATI DEL DPR 120/2017

Il regolamento definito nei 31 articoli del decreto è corredato da dieci allegati che racchiudono chiarimenti e approfondimenti relativamente agli articoli inerenti la caratterizzazione e le procedure di campionamento delle terre e rocce da scavo, oltre che la modulistica necessaria per ottemperare agli adempimenti necessari per la gestione delle terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotto nei vari casi indicati al Titolo II del DPR 120/2017.

Uno dei requisiti generali affinché il materiale scavato venga classificato come sottoprodotto è che le terre e rocce da scavo siano conformi alle disposizioni indicate nel piano di utilizzo, di cui all’articolo 9 del dpr 120/2017, redatto in conformità all’allegato 5 per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni.
Per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni e prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la conformità è indicata nella dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 del dpr 120/2017, redatta in conformità dell’allegato 6 del dpr 120/2017. Tale allegato è il modulo di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà che il produttore redige e trasmette alle Autorità competenti.

 

Tra le disposizioni comuni di cui al Capo I – Disposizioni comuni sono compresi gli articoli 6 e 7, i quali disciplinano rispettivamente il trasporto delle terre e rocce da scavo fuori dal sito di produzione e la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
L’allegato 7 è il modulo del documento di trasporto che accompagna le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto durante il trasporto fuori dal sito di produzione, mentre l’allegato 8 è il modulo della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità del Piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo che l’esecutore o il produttore redige e trasmette alle autorità competenti secondo le modalità indicate rispettivamente nell’articolo 7 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017.

Titoli III, IV, V e VI del Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 sulle Terre e rocce da scavoTitolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 sulle Terre e rocce da scavo
Tavola dei Contenuti TOC con gli allegati del
Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017

 


– Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 recante Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.183 del 07-08-2017