Carrello(1)

Sottoprodotto

Categorie: GEOLOGIA & NORME

Si definisce sottoprodotto, e non rifiuto, ai sensi dell’articolo 184-bis del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambiente), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  a)   la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza/oggetto;
  b)   è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  c)   la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  d) l’ulteriore utilizzo è legale; ossia, la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
L’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 riprende la definizione di sottoprodotto di cui all’articolo 183 del d.lgs. 152/2006, integrandola con ulteriori requisiti. In particolare:
 — precisando la lettera c), ovvero sono sottoprodotti le terre e rocce da scavo idonee a essere utilizzate direttamente, senza subire trattamenti che non rientrano nella normale pratica industriale, definita all’allegato 3 del DPR 120/2017, quali, ad esempio, una selezione per granulometria, l’eliminazione del materiale antropico, la macinazione e la stesa al suolo;
 — precisando la lettera d): le terre e rocce da scavo che soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti per i cantieri di piccole dimensioni (ex Capo II del DPR 120/2017), i cantieri di grandi dimensioni (ex Capo III del DPR 120/2017), e i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (ex Capo III del DPR 120/2017);
 — aggiungendo un ulteriore requisito: le terre e rocce da scavo devono essere conformi alle disposizioni indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo, redatte, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 21 del DPR 120/2017.

Terre e Rocce da Scavo - TRS

Per terre e rocce da scavo s’intende il suolo escavato derivante da tutte le attività finalizzate alla realizzazione di un’opera e/o intervento quali gli scavi di sbancamento, gli scavi per la posa in opera di fondazioni, gli scavi per la realizzazione di infrastrutture lineari quali trincee, strade, gallerie, e gli scavi in generale. L’articolo 2, comma 1, lettera c) del dpr 120/2017 le definisce come il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.
Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso; articolo 2, comma 1 lettera c del dpr 120/2017. Le terre e rocce da scavo generate dalla realizzazione di un’opera e/o intervento sono quindi soggette a un diverso regime giuridico in funzione della loro qualifica; le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come rifiuti o come sottoprodotto. Il materiale qualificato come rifiuti è disciplinato dalla Parte IV del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambiente), mentre il materiale qualificato come sottoprodotto è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017.

Terre e rocce da scavo derivanti da sbancamenti (sottoprodotto)
Sbancamento
(Foto di Rico S. da Pixabay)
Terre e rocce da scavo come rifiuto
Demolizione
(Foto di Gerhard G. da Pixabay)

 

 

 

 

 

 

Rifiuti

È considerato un rifiuto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambiente), qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore, ovvero il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi. La disciplina dei rifiuti è trattata nella Parte IV del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente). La gestione dei rifiuti, ovvero la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, è un’attività di pubblico interesse. I rifiuti vanno pertanto gestiti senza creare pericoli per la salute umana e per l’ambiente, in particolare senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

 

 

Per Approfondire
 

« Torna al glossario