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RISCHIO & FENOMENI NATURALI

RISCHIO & FENOMENI NATURALI

di patrizia dalu

La valutazione del rischio naturale è alla base della pianificazione del territorio, ne guida le scelte ed è fondamentale per la pianificazione di nuove opere, edifici, infrastrutture e non solo.
Un’ opportuna valutazione del rischio (r) è fondamentale nella pianificazione e nelle decisioni inerenti la realizzazione di interventi strutturali e non solo, soprattutto nelle aree maggiormente vulnerabili, come, per esempio, quelle soggette a gravi forme di dissesto idrogeologico o a un elevato rischio sismico. È di fondamentale importanza anche nella pianificazione relativa agli interventi di ricostruzione di un’area colpita da disastro naturale.

IL RISCHIO ASSOCIATO AI FENOMENI NATURALI

La valutazione del rischio (r) è legata ai fenomeni naturali che determinano una condizione di squilibrio in un’area è ottenuta dal prodotto di tre elementi: la pericolosità (p), la vulnerabilità (v) e gli elementi a rischio (e).

R = P * V * E

Il rischio (r), dunque, rappresenta il grado di perdita atteso a causa di un fenomeno naturale, in funzione della sua pericolosità e della vulnerabilità degli elementi a rischio presenti in una determinata area in un determinato periodo di tempo.

La pericolosità (p) è la probabilità che si verifichi, in quella determinata area e in un certo periodo di tempo, un fenomeno naturale dannoso.

La vulnerabilità (v) rappresenta il grado di perdita di un dato elemento a rischio, o di un insieme di essi, a seguito del verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità.

Gli elementi a rischio (e) sono la popolazione, gli edifici, le opere di ingegneria, le infrastrutture, le attività economiche, i beni e servizi pubblici, e, più in generale, tutti gli elementi presenti in un’area vulnerabile che potrebbero subire danni più o meno gravi a seguito del verificarsi di un fenomeno naturale di una certa intensità.

La formula del rischio così definita può essere applicata a un qualsiasi fenomeno naturale in grado di produrre effetti più o meno gravi in un’area vulnerabile.
A seconda del fenomeno naturale considerato, dunque, si avrà un’ area vulnerabile con diverse caratteristiche: si avranno zone soggette a terremoti di una certa intensità, per esempio, piuttosto che aree interessare da fenomeni franosi, zone interessate da allagamenti e così via. Se, per esempio, consideriamo un evento alluvionale, il rischio da alluvione è definito come il prodotto della combinazione della probabilità di accadimento dell’evento alluvionale con le potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali – gli elementi a rischio – derivanti da tale evento (Art 2 D.lgs. 49/2010). In tale esempio, la pericolosità è rappresentata dalla probabilità di accadimento dell’evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato nell’area in esame (Art. 2 D.lgs. 49/2010), mentre la vulnerabilità è il grado di perdita degli elementi a rischio presenti nell’area che potenzialmente verrà allagata e che pertanto potrebbero subire danni più o meno gravi (Art. 2.1 del D.P.C.M. 29/09/98).

PERICOLOSITÀ DEI FENOMENI NATURALI

In base alla loro origine, i fenomeni naturali che possono produrre effetti dannosi e quindi essere caratterizzati da una certa pericolosità, possono essere classificati in base alla loro origine:

  • fenomeni metereologici e idrogeologici: comprendono tutti gli eventi legati direttamente e/o indirettamente agli agenti atmosferici quali venti, piogge e simili. Un classico esempio sono le alluvioni o le mareggiate;
  • fenomeni derivanti da terremoti: comprendono tutti i pericoli diretti e/o indiretti legati agli eventi sismici e che si possono verificare sia durante sia dopo il sisma. Appartengono a questa categoria, ad esempio, le frane sismo-indotte o la liquefazione;
  • fenomeni da attività vulcanica: comprendono tutti gli effetti diretti e/o indiretti derivanti dalla presenza di un vulcano attivo, come, per esempio, una colata lavica o l’emissione di gas vulcanici;
  • fenomeni erosivi: sono tutti gli effetti diretti e/o indiretti derivanti dai processi di erosione in atto sulla superficie terrestre, quali, per esempio, la desertificazione e l’erosione costiera.
origine dei fenomeni naturali quali frane e alluvioni
Suddivisione dei fenomeni naturali, che possono rappresentare una pericolosità per il territorio, in base alla loro origine

I fenomeni naturali elencati nella seguente tabella posseggono intrinsecamente una pericolosità potenziale, la quale si trasforma in rischio (r), reale o potenziale, quando viene combinata con la vulnerabilità (v) degli elementi a rischio (e) presenti in una specifica area e in riferimento a un intervallo temporale ben definito.
In mancanza di elementi a rischio, infatti, non sussiste alcun rischio legato al verificarsi di un determinato fenomeno naturale pericoloso.

 

I fenomeni naturali indicati in tabella, quindi, costituiscono in sé un elemento di pericolo e possono essere la causa diretta dell’evento che genera la pericolosità, oppure possono rappresentare l’input, l’innesco per il verificarsi di eventi dannosi secondari direttamente riconducibili a quello principale, come nel caso delle frane.
Le frane, infatti, sono dei fenomeni naturali che generalmente si verificano per la concomitanza di molteplici fattori; nella suddivisone dei fenomeni naturali in base all’origine, pertanto, le frane rientrano in più classi, ognuna delle quali rappresenta una diversa cause d’innesco. In altre parole, un particolare fenomeno franoso può essere innescato da un evento meteorologico, oppure da un terremoto, o anche da processi di erosione.


– Decreto legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010 e ss.mm.ii recante Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 recante Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180.

– 1979. UNDRO – Natural disaster and vulnerability analysis.