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LE TERRE E ROCCE DA SCAVO

LE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017

di patrizia dalu

Per terre e rocce da scavo s’intende, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del dpr 120/2017, il suolo escavato derivante da tutte le attività finalizzate alla realizzazione di un’ opera quali gli scavi di sbancamento, gli scavi per la posa in opera di fondazioni, gli scavi per la realizzazione di infrastrutture lineari quali trincee, strade, gallerie, e gli scavi in generale.
Le terre e rocce da scavo generate dalla realizzazione di un’opera sono soggette a un diverso regime giuridico in funzione della loro qualifica; le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come rifiuti o come sottoprodotto.
Il materiale qualificato come rifiuti è disciplinato dalla Parte IV del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambiente), mentre il materiale qualificato come sottoprodotto è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017.

TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 è la norma che definisce, disciplina e regolamenta la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto e che soddisfano quindi i requisiti dell’articolo 4.
Sono qualificate come sottoprodotto:

  • le terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione di un’opera e/o intervento di cui sono parte integrante e la cui produzione non è lo scopo primario dei lavori di realizzazione;
  • le terre e rocce da scavo conformi alle disposizioni indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo redatte rispettivamente ai sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 21 del dpr 120/2017;
  • le terre e rocce da scavo idonee a essere utilizzate direttamente, senza subire trattamenti che non rientrano nella normale pratica industriale, definita all’allegato 3 del dpr 120/2017, quali ad esempio una selezione per granulometria, l’eliminazione del materiale antropico, la macinazione e la stesa al suolo;
  • le terre e rocce da scavo che soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti per i cantieri di piccole dimensioni (ex capo ii del dpr 120/2017), i cantieri di grandi dimensioni (ex capo iii del dpr 120/2017), e i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (ex capo iii del dpr 120/2017).

 

Terre e rocce da scavo derivanti da sbancamenti (sottoprodotto)
Sbancamento (Foto di Rico S. da Pixabay)
Terre e rocce da scavo dpr 120/2017

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI

Terre e rocce da scavo come rifiuto
Demolizione (Foto di Gerhard G. da Pixabay)

Il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambientale) è la norma di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti. Le disposizioni della Parte IV del D. Lgs 152/2006, recante le Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, si applicano inoltre al suolo escavato proveniente direttamente dalla demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti perché considerati rifiuti (articolo 3 del dpr 120/2017).

 


– 2019. SNPA – Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Delibera del Consiglio SNPA n. 54/19 del 09.05.2019

– Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 recante Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.183 del 07-08-2017

– Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 14-04-2006 – Suppl. Ordinario n. 96